Rimborsi e sgravi

 

Quesito:

Quale è la base giuridica per valutare le richieste di rimborso o sgravio presentate dopo il 1° maggio 2016 negli Stati membri ma relative a un’obbligazione doganale insorta prima del 1° maggio?

 

Risposta:

A fronte di un’obbligazione doganale insorta prima del 1° maggio 2016 se la disposizione applicabile al caso è una disposizione sostanziale, si deve applicare la disposizione in vigore nel momento in cui è insorta l’obbligazione doganale, se invece la disposizione applicabile è una disposizione procedurale, si deve applicare la nuova disposizione.

Riguardo alla distinzione fra norme procedurali e sostanziali, la valutazione è lasciata all’analisi del caso specifico, tuttavia, appare utile rammentare che le norme che disciplinano la costituzione dell’obbligazione sono di regola sostanziali e che la maggior parte delle disposizioni in materia di rimborso e sgravio è di natura procedurale

Quesito:

A quale disciplina devono fare riferimento le richieste di rimborso/sgravio di obbligazioni doganali insorte prima del 1° maggio 2016?

 

Risposta:

A partire dal 1° maggio 2016, le comunicazioni devono essere fatte ai sensi del CDU, menzionando i corrispondenti articoli nel CDU, indicando che l’obbligazione è insorta nel quadro del CDC.

Quesito:

L’applicazione dell’articolo 121 (1) e (3) CDU può portare a situazioni in cui gli operatori perdono il diritto di presentare una richiesta di rimborso/sgravio prima del 1° maggio 2016, per poi tuttavia riacquisire tale diritto dopo il 1° maggio 2016?

Risposta:

No. L’articolo 121 CDU non può essere invocato per ripristinare un diritto già perso nel quadro del CDC. Se il diritto si è estinto nel quadro del CDC, la situazione non può essere modificata in ambito CDU, applicabile solo dalle date indicate nell’art. 288.

 

Interessi moratori

 

Quesito:

“Da quale data è applicabile l’articolo 114 paragrafo 2 del CDU?”

Risposta:

La disposizione deve essere applicata alle situazioni legali insorte dopo il 1° maggio 2016.