Nell'ambito del settore delle restituzioni all'esportazione, dalla sua istituzione ad oggi, si è evidenziato, tra gli altri fenomeni, anche la presenza di irregolarità per ciò che concerne la liquidazione di tali sovvenzioni; i fattori che ne hanno determinato il sorgere sono i più vari, non ultimi quelli correlati a questioni di carattere squisitamente giuridico.

La prima norma comunitaria introdotta dalla Commissione Europea è stata la modifica dell'articolo 11 del regolamento CEE 3665/87, con il quale, per la prima volta, è stato introdotto il concetto di Sanzione amministrativa comunitaria, con particolare riguardo all'ipotesi di indebita richiesta di restituzioni all'esportazione. La materia fu poi totalmente ripresa dall'art.51 del Reg. CE 800/1999, ora art. 48 del Reg. Ce 612/2009.

Sotto l'aspetto organico e sistematico la nuova disciplina è senz'altro più efficace di quella precedente, in quanto mentre l'art.11 trattava congiuntamente la sanzione ed il recupero delle restituzioni indebitamente percepite, le norme attualmente vigenti trattano separatamente la sanzione, regolamentata dall'articolo 48 del Reg. Ce 612/09, e il recupero dell'indebito, regolamentato dall'articolo 49.

L’ articolo 48 del Reg. Ce 612/2009 prevede particolari sanzioni nel caso in cui, in sede di dichiarazione di esportazione, viene richiesta una restituzione superiore a quella spettante, anche se detta richiesta è stata effettuata in buona fede; in tal caso la sanzione è pari alla metà della differenza fra quanto richiesto e quanto dovuto ( art. 48 par. 1 lettera a). Nel caso in cui si accerta che deliberatamente l'esportatore ha fornito false informazioni (dolo), al fine di beneficiare di una restituzione superiore a quella spettante, la sanzione da applicare è il doppio della differenza tra la restituzione richiesta e quella spettante (art. 48 par. 1 lettera b).

Applicazione della sanzione:


- Nel caso in cui la dogana all'atto delle formalità doganali di esportazione, a seguito di un controllo fisico ai sensi del Reg. UE 1308/13 e Reg. CE 1276/08 dal 01/01/09 - o di un controllo a posteriori ai sensi dei Reg. UE 1306/13 e 907/14 -, accerta un quantitativo di merce esportato inferiore a quello indicato nella dichiarazione di esportazione, viene applicata la sanzione pari a metà della differenza fra quanto dichiarato e quanto effettivamente accertato. La sanzione viene dedotta dall'importo della restituzione (art. 48 par. 1 lett. a).
- Nel caso in cui la dogana all'atto delle formalità doganali di esportazione, a seguito di un controllo fisico ai sensi del Reg. UE 1308/13 e Reg. CE 1276/08 dal 01/01/09 - o di un controllo a posteriori ai sensi dei Reg. UE 1306/13 e 907/14 -, accerta un prodotto diverso da quello indicato sul titolo agrex ed il prodotto accertato non rientra nel disposto dall'art.4 par.2 del Reg. CE 612/2009, si applica parimenti la sanzione nella misura di metà della differenza fra quanto richiesto e quanto dovuto (tuttavia, in questa ipotesi, risulta essere sempre pari a zero). In questo caso, come nel caso in cui la sanzione è maggiore della restituzione spettante, l'esportatore deve pagare l'importo negativo.

Con l’art. 48 par. 2 del Reg. Ce 612/2009, la Commissione Europea ha istituito un idoneo regime sanzionatorio, che garantisca un’efficace applicazione dell’obbligo di indicare il tasso della restituzione all’esportazione nella dichiarazione di esportazione e scoraggi la comunicazione di informazioni inesatte. Infatti, in caso di differenze sostanziali fra la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione indicata (in vigore alla data di prefissazione del titolo o, in caso di assenza di fissazione anticipata della restituzione, aliquota di restituzione percepita nei dodici mesi precedenti per le stesse operazioni di esportazione dello stesso prodotto o merce) e la restituzione all’esportazione effettivamente dovuta, le autorità doganali sarebbero indotte in errore e potrebbero non eseguire i controlli necessari.
L’art. 48 par. 2 non si applica:

  1. se si applica l’art. 48, paragrafo 1, per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all’esportazione;
  2. se l’operatore dimostra che l’informazione inesatta è dovuta a causa di forza maggiore, errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti.

Di seguito si elencano i casi di applicazione e di esenzione della sanzione.

Esenzione della sanzione:

  1. forza maggiore;
  2. casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di aver richiesto una restituzione eccessiva ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano già accertato l'inesattezza della restituzione richiesta;
  3. errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertata dalla competente autorità;
  4. la sanzione non si applica per le domande di restituzione conformi al Regolamento CE 578/10 (prodotti fuori allegato I), in particolare all'art.10, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;
  5. adeguamento di peso, purché la differenza di peso sia dovuta a un diverso modo di pesatura;
  6. gli stati membri possono non applicare la sanzione il cui importo sia inferiore a 100 Euro;
  7. la sanzione non viene applicata se il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione; in tal caso tuttavia non viene erogata nessuna restituzione;
  8. la sanzione ai sensi dell’art. 48 par. 1 lett. a) non viene applicata per i casi di cui all'art.7 par.6 del Reg. Cee 1359/07;
  9. la sanzione non si applica se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell'art.4, paragrafo 2, dell'art. 25 paragrafo 3 (prefinanziamento) e 47 del Reg. CE 612/2009;
    l'articolo 4 del citato regolamento, inoltre prevede espressamente che il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata dell'importo da restituire e prevede la concessione di una restituzione ridotta e la non comminazione della sanzione anche nel caso in cui il prodotto esportato sia diverso da quello indicato sul titolo, purché rientri nella stessa categoria di prodotto o nello stesso gruppo di prodotti. Dette categorie o gruppi di prodotti vengono indicati dai regolamenti comunitari di ogni singolo settore ove previsti. Attualmente i settori che a norma dell'art.4 paragrafo 2 hanno stabilito i gruppi di prodotti o le categorie sono:

A tal proposito si prega di consultare le modifiche apportate dalle istruzioni di servizio n° 6673 del 03.04.2001. Per deroghe alla normativa in materia di sanzioni, con particolare riguardo ai titoli si prega di consultare le istruzioni di servizio n° 7753/2001.
Maggiori dettagli sono contenuti nella circolare n.87/D del 23 marzo 1995, concernente il Reg. Ce n.2945/94 che, modificando l'articolo 11 del Reg. Cee 3665/87, introdusse, per la prima volta, le sanzioni amministrative comunitarie in materia. Il contenuto del predetto art.11 è stato trasfuso negli articoli 51 e 52 del vigente regolamento Ce 800/1999, ora artt. 48 e 49 del Reg. Ce 612/2009.
I servizi della Commissione, con il documento di lavoro VI/5333/96 del 07.01.1997, hanno formulato alcuni esempi al fine di puntualizzare la portata della normativa vigente.