La contraffazione è uno dei reati economici che danneggia profondamente l’economia mondiale: in costante aumento, danneggia le imprese e le economie dei Paesi sviluppati come di quelli emergenti, oltre a mettere in grave pericolo la salute e la sicurezza del consumatore.
La contraffazione interessa ormai tutti i settori produttivi: prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, cosmetici, componentistica e ricambi per auto, giocattoli, abbigliamento, prodotti elettronici e informatici sono spesso importati e distribuiti dalla criminalità organizzata con tecniche sempre più raffinate e ingannevoli.
La lotta alla contraffazione, che rappresenta una priorità dell’Unione europea, deve fronteggiare tre diverse situazioni:

  • merci contraffatte in arrivo dai Paesi terzi: l’ingresso nel territorio italiano è attualmente in calo grazie agli stringenti controlli operati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei porti e negli aeroporti italiani;
  • merci contraffatte sdoganate in altri Paesi europei: vengono immesse in libera pratica in un Paese dell’Unione per poi essere destinate al consumo in un altro Stato membro (cd. regime 42);
  • merci contraffatte prodotte sul territorio nazionale: in genere è una contraffazione “di pregio” fatta in attrezzati opifici nei quali sono prodotti articoli di alta qualità immessi sul mercato da organizzazioni criminose.

Concetti utili della contraffazione

Proprietà Intellettuale: si riferisce alle creazioni della mente, quali invenzioni, opere letterarie e artistiche, simboli, nomi, immagini e disegni usati nel commercio connessi allo sfruttamento economico.

La PI è divisa in due categorie:

proprietà industriale, che include marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali;

proprietà letteraria o artistica (diritto d’autore), che comprende opere letterarie come romanzi, poemi, film, composizioni musicali; opere artistiche come disegni, pitture, fotografie e sculture, e schemi architettonici.

L’Art. 2 del Regolamento (UE) 608/2013 definisce:

le merci contraffatte:

  • le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
  • le merci oggetto di un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
  • l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica.

le merci usurpative:

  • sono le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.