La Direzione Generale per la fiscalità e l’Unione doganale della Commissione europea ha elaborato, anche su richiesta dell’Amministrazione doganale italiana, un documento esplicativo con cui sono rappresentati i vantaggi che possono derivare ai vettori, agli spedizionieri e agli agenti doganali che abbiano ottenuto il rilascio della certificazione comunitaria AEO. E’evidente che i benefici saranno riconosciuti in funzione del tipo di certificato rilasciato ma anche del grado di responsabilità richiesto ed assicurato dall’AEO nell’espletamento delle formalità doganali, delle operazioni doganali, nella gestione della propria attività commerciale.

Come già espressamente chiarito nella nota introduttiva sulla figura dell’Operatore Economico Autorizzato pubblicata su questa pagina web, lo status di AEO è facoltativo e dipende dalla richiesta avanzata dall’operatore economico e dalle relative condizioni operative riscontrate.

Il documento evidenzia che l’operatore economico non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che essi ottengano lo status di AEO e per questo non sarà posto in condizioni di svantaggio se, ad esempio, il suo partner commerciale non è un AEO oppure se una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale che non è in possesso dello status di AEO. Infatti, ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile solo della parte della catena di approvvigionamento che a lui fa riferimento e della merce da lui movimentata anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i suoi partner commerciali.

Per i suddetti motivi l’Amministrazione doganale valuterà con estrema attenzione la posizione di ogni singolo richiedente, e la sua collocazione nella catena logistica internazionale, nel corso di una mirata attività di audit durante la quale saranno esaminate le evidenze e le informazioni già disponibili, la sussistenza di determinate condizioni, il tipo di certificato richiesto, il rispetto dei requisiti doganali e di sicurezza.

In conclusione, il documento comunitario rappresenta un utile riferimento per l’utente e per le amministrazioni doganali degli Stati membri ma deve essere inteso come uno strumento orientativo e non vincolante per le amministrazioni doganali che devono valutare le possibili varianti che potrebbero caratterizzare la singola posizione soggettiva, pur assicurando, comunque, un giudizio finale omogeneo e strutturato in linea con l’interpretazione data negli stessi casi dagli altri Stati membri.

Si fa presente, infine, che i casi rappresentati nel documento comunitario possono essere ulteriormente arricchiti dalla Commissione europea con l’aggiunta di altri esempi pratici utili alla uniforme interpretazione del procedimento di rilascio dello status AEO”