In base a quanto stabilito dall’ art. 163 (2) del CDU i documenti necessari all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale e che accompagnano la dichiarazione sono forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se sono necessari per controlli doganali o se la normativa dell'Unione lo richiede. Questa sostanziale novità ha consentito di introdurre semplificazioni nazionali, basate sull’utilizzo del fascicolo elettronico.

Gli operatori hanno facoltà di utilizzare il fascicolo elettronico sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o dogana” (art. 162 del CDU) sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o luogo” (art. 139 del CDU). Le facilitazioni connesse e le istruzioni per l’utilizzo e la gestione del fascicolo elettronico sono contenute nella nota n. 45898 del 19 aprile 2016 - Codice Doganale dell’Unione (CDU). Novità introdotte ed istruzioni operative a decorrere dal 1° maggio 2016.