I depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi (o 400 metri cubi per i GPL) sono stati qualificati come infrastrutture energetiche strategiche dal legislatore. È pertanto sottoposta ad autorizzazione:

  • l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio
  • la dismissione degli stabilimenti
  • la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio.

L’iter autorizzatorio fa capo al MISE e vede coinvolti altri enti ministeriali, regionali e locali, così come l’Agenzia delle dogane e monopoli che esprime il proprio parere di carattere tecnico-fiscale sulle opere da realizzare. Il filmato descrive le fasi procedimentali preordinate al rilascio del parere tecnico che l’Agenzia delle dogane e monopoli emette a tutela dell’interesse fiscale. Tali fasi procedimentali prendono il via dall’esame delle istanze e degli elaborati tecnici e vedono coinvolte tutte le articolazioni dell’Agenzia: l’Ufficio delle dogane che conosce il contesto operativo di riferimento ed effettua le rilevazioni sulla struttura del deposito (dal parco serbatoi e relativa capacità di stoccaggio, alle linee di movimentazione dei prodotti, alle misure di sicurezza interna dello stabilimento, accessi viari, ecc…); la Direzione territoriale che esprime le proprie valutazioni tecniche; la Direzione centrale Energie e Alcoli che verifica gli esiti delle indagini e formalizza il parere al MISE a salvaguardia dell’interesse fiscale. Vengono così definite anche le prescrizioni riguardanti l’assetto impiantistico del deposito, aventi forza vincolante ai fini del successivo rilascio della licenza di esercizio, che il soggetto istante si impegna ad accettare e a realizzare, nel caso si concretizzino nell’esecuzione di determinate opere.