L’installazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, di cui al comma 7 dell’articolo 110 del TULPS, è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

 
  • bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
  • ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
  • stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
  • sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
  • esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
  • alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
  • circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
  • agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..
  • attività di spettacolo viaggiante come autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.
  • esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell’articolo 86 del TULPS.