La contraffazione è un reato che colpisce profondamente l'economia mondiale, lede il processo produttivo delle imprese determinando la perdita dei posti di lavoro, mette in pericolo la salute, la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.

Spesso il consumatore non è consapevole del danno e dei rischi a cui potrebbe andare incontro acquistando un prodotto che viola i diritti di proprietà intellettuale: i beni di largo consumo contraffatti, come ad esempio farmaci, generi alimentari, cosmetici, ricambi per auto, giocattoli, abbigliamento, prodotti elettronici e informatici vengono prodotti con tecniche sofisticate e ingannevoli e distribuiti dalla criminalità organizzata.

Le merci contraffatte presenti sul mercato interno possono arrivare:

  • direttamente da Paesi terzi: l'ingresso nel territorio italiano è attualmente in calo grazie anche ai controlli operati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei porti e negli aeroporti italiani;
  • da altri Paesi dell'Unione, dove vengono immesse in libera pratica per poi essere destinate al consumo in un altro Stato membro;

oppure,

  • possono essere prodotte sul territorio nazionale: è una contraffazione normalmente "di pregio" fatta in attrezzati opifici nei quali sono prodotti articoli di alta qualità immessi sul mercato da organizzazioni criminali.

Il Regolamento UE n.608/2013,in vigore dal 1 gennaio 2014, con cui l'Unione Europea ha dettato la disciplina per la tutela dei Diritti di proprietà intellettuale e ha regolamentato l'intervento delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate di contraffazione, all'art.2 definisce:

 

le merci contraffatte:

  • merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e a cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
  • merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica (IGP,DOP) nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
  • merci con imballaggio, etichetta, adesivo, prospetto, foglio informativo,  documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica.

 

le merci usurpative: 

  • merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

Principali novità introdotte dal Regolamento UE n. 608:

  • tutela doganale estesa a nuovi diritti e violazioni;
  • nuova procedura specifica per le piccole spedizioni;
  • scambio di informazioni promosso con i Paesi Terzi per le merci in transito sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;
  • costituzione di una banca dati elettronica centrale (COPIS) in cui confluiscono tutte le informazioni relative alle domande d'intervento in cui si richiede il controllo delle autorità doganali a tutela dei DPI.
 

Diritti protetti 

I diritti di proprietà intellettuale protetti ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013:

  • Marchi;
  • Disegni e modelli;
  • Diritti d'autore e altri diritti connessi;
  • Indicazioni geografiche;
  • Brevetti;
  • Certificati protettivi complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari;
  • Privative vegetali;
  • Topografie di prodotti a semiconduttori;
  • Modelli di utilità;
  • Denominazione commerciale.

 

L'intervento della dogana è previsto per:

  • le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;
  • le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica per l'esportazione o la riesportazione;
  • le merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

 

Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento n.608/2013:

  • le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare;
  • le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che siano prive di carattere commerciale;
  • le merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto e quelle la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrne un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto; siamo nel campo – rispettivamente - del c.d. "commercio parallelo"(considerando 6), cioè di diritti di proprietà intellettuale, per i quali non si è verificato l'"esaurimento del diritto", e dei c.d. overruns o eccedenze - art.1.5.

Il più recente Regolamento UE n.2424/2015 sul marchio dell'Unione europea, entrato in vigore il 23 marzo 2016, consente all'autorità doganale di  controllare anche le merci in transito nell'Unione destinate ai Paesi terzi, qualora si accerti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale si applica:

  • alle merci che attraversano il territorio di un paese o un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno come disciplinato dal Codice doganale UE agli artt.226, 234 e 236.

Le piccole spedizioni

Sono le spedizioni postali o a mezzo corriere espresso che comprendono fino a tre unità oppure che hanno un peso lordo inferiore a 2 kg.

Per "unità", se disimballata, si intendono le merci della nomenclatura combinata classificate secondo l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune o, se imballata, l'imballaggio di tali merci destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale

Il richiedente che intende aderire alla procedura ne fa esplicita richiesta nella domanda di intervento - casella 10 del formulario -  accettando così di sostenere i costi per la distruzione delle merci.

La distruzione delle merci oggetto di piccole spedizioni sospettate di essere contraffatte o usurpative, secondo le condizioni previste agli artt. 25 e 26, può avvenire solo per le merci contraffatte non deperibili che sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento.

Questa procedura è incompatibile con il sistema processuale penale che non consente l'immediata distruzione dei beni di cui si sospetta la contraffazione se non dopo che l'Autorità giudiziaria abbia accertato il reato.

 

Procedura ex-officio

La domanda di intervento per questa procedura presentata alle autorità doganali dopo la notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci può essere solo nazionale e deve essere presentata entro 4 giorni lavorativi dalla notifica della sospensione o del blocco. In tale caso non è indispensabile la presentazione della domanda tramite il sistema telematico.

La procedura non è consentita per le merci deperibili.

 

COPIS

E' la nuova banca dati centrale dell'Unione europea in cui gli Stati Membri inseriscono tutte le informazioni utili per compilare le domande di intervento (AFA - Application for action) che intendono presentare ai servizi doganali competenti.

I dati inseriti - tranne quelli che il titolare indica come "riservati" - sono condivisi da tutti gli Stati Membri e dalla Commissione.