Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell’Unione (CDU), le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile, sul proprio sito Internet, il tasso di cambio applicabile per la determinazione del valore in dogana nel caso in cui il valore delle merci sia stato espresso in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui lo stesso deve essere determinato ai fini doganali.

Ai fini della conversione valutaria, ai sensi dell’articolo 146 del Regolamento (UE) n. 2447/2015 (RE) ed in conformità al suddetto articolo, sono utilizzati i seguenti tassi di cambio:

Il tasso di cambio da utilizzare è quello pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese e, se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato (art. 146, par. 2 RE).

Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo (art. 146, par. 3 RE).

Se non è stato pubblicato un tasso di cambio ai sensi dei par. 1 e 2 dell’art. 146 RE, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’art. 53, par. 1, lett. a) CDU è stabilito dallo Stato membro interessato (art. 146, par. 4 RE).

  • il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea;
  • il tasso di cambio pubblicato dall'autorità nazionale competente o, se l'autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Cambi doganali mensili