Nel quadro dei piani strategici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il rilancio della competitività del sistema portuale e logistico nazionale sono stati individuati nuovi processi basati su infrastrutture immateriali, sull’impiego di nuove tecnologie, sul tracciamento elettronico delle merci per la semplificazione del ciclo import/export e la decongestione degli spazi portuali.

Con l’entrata in vigore il 1 maggio 2016 del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Ottobre 2013 - che istituisce il Nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) - è stata introdotta una nuova regolamentazione, tra l’altro, delle modalità relative all’introduzione delle merci nel territorio doganale della UE, alla loro presentazione in dogana e alla disciplina della custodia temporanea, ivi comprese le condizioni e le modalità di spostamento delle merci tra diverse strutture di deposito per la temporanea custodia.

Il Processo

L’utilizzo dei suddetti Corridoi controllati è ora fondato sulle disposizioni di cui agli artt. 139 e 148, par. 5, CDU che prevede che le merci terze introdotte nel territorio doganale dell’UE vengano presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato e, dopo essere state dichiarate per la custodia temporanea nel luogo di arrivo, prese in carico dal titolare autorizzato della struttura di deposito per la custodia temporanea per essere poi trasferite, ai sensi dell’art. 148 CDU, alla struttura di deposito per la custodia temporanea del luogo ove esse sono destinate.

L’art. 148 CDU disciplina l’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia. Il comma 5 prevede che, previo consenso della dogana, il titolare di un’autorizzazione alla custodia temporanea possa spostare le merci terze tra diverse strutture di deposito a condizione che tali movimenti non aumentino il rischio di frode.

Gli artt. 148 CDU e 118 Reg. (UE) n.2446/2015 – RD – richiedono che:

  • lo spostamento tra diverse strutture di deposito avvenga sotto la responsabilità di un’autorità doganale (intesa come autorità dello Stato membro a prescindere dall’esistenza, sul territorio, delle diverse articolazioni e strutture degli Uffici doganali);
  • tale spostamento sia disciplinato da un’unica autorizzazione rilasciata ad un operatore AEOC;
  • se lo spostamento avviene tra strutture di temporanea custodia autorizzate con diversi provvedimenti in capo a titolari diversi, tale movimentazione possa essere autorizzata solo se i titolari degli impianti interessati sono AEOC. Secondo il nuovo disciplinare, per ottenere l’autorizzazione ad operare nell’ambito dei Fast corridor, è richiesto che ai Gestori dei magazzini di TC sia stato concesso lo status di soggetto AEOC: tuttavia, considerata l’esigenza di assicurare la continuità delle attività, fino a tutto il 2019, sarà possibile operare anche in assenza del predetto requisito.

Fast corridor su strada

Campo di applicazione

La procedura descritta è applicabile al verificarsi concomitante delle seguenti condizioni:

  • merci condizionate in container;
  • Gestore/i T.C. di partenza e di destinazione avente/i status AEOC;
  • Nodo logistico di destinazione con presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco. In alternativa il Gestore della missione stradale/Gestore del viaggio garantisce, per le merci da inoltrare nel corridoio, che non siano richiesti controlli da altre Amministrazioni o che essi siano stati espletati;
  • utilizzo, da parte dei Gestori T.C., del Colloquio T. C.;
  • automezzo controllato dalla PLN;

Fast corridor ferroviario

Campo di applicazione

La procedura descritta è applicabile al verificarsi concomitante delle seguenti condizioni:

  • merci condizionate in container;
  • Gestore/i T.C. di partenza e di destinazione avente/i status AEOC;
  • Nodo logistico di destinazione con presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco. In alternativa il Gestore della missione stradale/Gestore del viaggio garantisce, per le merci da inoltrare nel corridoio, che non siano richiesti controlli da altre Amministrazioni o che essi siano stati espletati;
  • utilizzo, da parte dei Gestori T.C., del Colloquio T. C.;
  • connessione ferroviaria continua tra il Nodo logistico portuale e il Nodo logistico di destinazione, nel caso di corridoio ferroviario; il Gestore del viaggio garantisce il monitoraggio dei container inoltrati nel Corridoio controllato in proprio ovvero avvalendosi dei servizi SILF.

Responsabilità degli Uffici

L’ Ufficio doganale di partenza e quello di destinazione (in caso siano diversi) verificano che il/i Gestori T.C. , titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 148 del Regolamento UE 952/2013, siano responsabili di tutto quanto segue:

  1. garantire che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale;
  2. adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea;
  3. il periodo complessivo tra l’introduzione del magazzino di TC di arrivo e ed periodo di giacenza nel magazzino di TC di destinazione non superi i 90 giorni.

 

Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, il/i titolare/i dei magazzini informano senza indugio le autorità doganali al fine di consentire l’adozione di tutte le misure necessarie per regolarizzare la situazione di tali merci ai sensi degli articoli 197, 198 e 199 del CDU.

Inoltre l’Ufficio doganale di partenza e quello di destinazione (in caso siano diversi) verificano che il Gestore/i T.C. abbiano prestato un’idonea garanzia ex art 155, par. 4, RE e nota prot. 3335 del 24.03.2017 della DCLPD, a copertura dei diritti doganali gravanti sulla merce introdotta nei Magazzini T.C., garanzia che il titolare del Magazzino T.C. di partenza deve estendere anche alle merci inoltrate nel Corridoio controllato, fino alla relativa assunzione in carico da parte del titolare del Magazzino di T.C. di destinazione.

Benefici dei fast corridor

L’utilizzo dei Corridoi controllati determina:

  • decongestione delle aree portuali;
  • riduzione dei tempi di permanenza dei container nel porto, con conseguente risparmio sui costi;
  • riduzione dei tempi di percorrenza;
  • maggior sicurezza, grazie alla combinazione dei controlli documentali e monitoraggio fisico del flusso di merci;
  • digitalizzazione del processo (internet della logistica);
  • possibilità per le aziende di integrare gli adempimenti doganali con le proprie procedure logistiche aziendali.

 

Fast corridor su strada attivati

Origine Destinazione
La Spezia Porto (TC 027V) Piacenza (TC 14157Q)
Genova Porto (TC 047X) Piacenza (TC 14157Q)
Genova (TC 027V) Piacenza (TC 14157Q)
Genova Voltri (TC 049Q) Piacenza (TC 14157Q)
La Spezia Porto (TC 030L) Piacenza (TC 14157Q)
Genova (TC 049 Q) Mondovì (TC 1F)
Savona (TC 025M) Mondovì (TC 1F)

 

Fast corridor ferroviari attivati

 

Origine Destinazione
Genova Voltri (TC 049Q) Rivalta Scrivia (TC85T)
Genova Voltri (TC 049Q) Rivalta Scrivia (TC31TM)
La Spezia (TC027V) Rivalta Scrivia (TC85T)
La Spezia (TC27V) Melzo-Milano (TC34X)
La Spezia (TC027V) Rivalta Scrivia (TC31TM)
La Spezia (TC027V) Padova (TC316E)
La Spezia (TC027V) Padova (TC317F)
La Spezia (TC027V) Rubiera (TC000259)
Genova Voltri (TC 049Q) Melzo (TC34X)
Savona (TC025M) Rivalta (TC085T)
Vado (TC025M) Rivalta (TC031M)
Genova Prà (TC049Q) Padova (TC 317F)
La Spezia (TC027V) Marzaglia (TC 274L)
Ravenna (TC 15L) Marzaglia (TC 274L)
La Spezia (TC 027V) Bologna (TC 291E)
Gioia Tauro (TC 1W) Bologna (TC 291E)
Gioia Tauro (TC 1W) Padova (TC 317F)
Gioia Tauro (TC 1W) Bari (TC 408L)
La Spezia (027V) Segrate (162C)
Genova Prà (TC049Q) Rubiera (TC 259V)