EXPORT

Per indicare l’e-AD nei nuovi tracciati di esportazione è necessario utilizzare ilcodice documento C651 nel data group di <PreviousDocument>. In virtù di ciò si fa

presente che il codice documento 01DA (Documento Amministrativo di Accompagnamento) non deve più essere utilizzato nei messaggi Bx.

Nel data element <referenceNumber> andrà inserito l’identificativo ARC completo (n. 21 caratteri).

Esempio: 23ITXXXXXXXXXXXXXXXXX (2 caratteri per l’anno + 2 caratteri per il paese+ 17 caratteri).

Il data element <GoodsItemIdentifier> è obbligatorio e deve essere valorizzato con il numero di articolo dell’e-AD corrispondente.

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, la struttura da inserire in dichiarazione:

<PreviousDocument>

<SequenceNumber>1</SequenceNumber>

<ReferenceNumber>23ITXXXXXXXXXXXXXXXXX</ReferenceNumber>

<Type>C651</Type>

<GoodsItemIdentifier>1</GoodsItemIdentifier>

</PreviousDocument>

(Aggiornata al 11/03/2024)

 

Nell’ambito del regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione di temporanea esportazione va effettuata utilizzando esclusivamente il tracciato di esportazione B2. In tale tracciato:

  • l’autorizzazione OPO va indicata nel data group <Authorisation>.
  • la quantità ed il valore da scaricare per ogni articolo vanno indicati nel data group <SupportingDocument> di livello <ConsignmentItem> utilizzando il documento nazionale 60YY (“Documento di supporto per la gestione degli scarichi di un’autorizzazione rilasciata attraverso il sistema Customs Decision”). All’interno di tale documento, la quantità e la rispettiva unità di misura vanno indicate nei data item <Quantity> e <MeasurementUnitAndQualifier> mentre il valore e la rispettiva valuta vanno indicati nei data item <Amount> e <Currency>.

 

Qui di seguito si riporta un esempio di compilazione:

<Authorisation>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Type>C019</Type>
<ReferenceNumber>ITOPOIT123456-2023-D-ABC123456</ReferenceNumber>
<HolderOfTheAuthorisation>ITxxxxxxxxxxx</HolderOfTheAuthorisation>
</Authorisation>
...
<SupportingDocument>
<SequenceNumber>1<SequenceNumber>
<ReferenceNumber>ITOPOIT123456-2023-D-ABC123456<ReferenceNumber>
<Type>60YY<Type>
<Quantity>2.7<Quantity>
<MeasurementUnitAndQualifier>KGM<MeasurementUnitAndQualifier>
<Currency>EUR<Currency>
<Amount>449.53<Amount>
<SupportingDocument>

Il numero di riferimento del Bollettino INF deve essere indicato a livello di articolo in corrispondenza del Data Element <Reference Number>, codice documento C710, all’interno del Data Group dei “Supporting Document”.

Dal momento che la lunghezza del “Reference Number” nel periodo transitorio è limitata a 35 caratteri, il numero di riferimento del Bollettino INF deve essere indicato senza tener conto dei primi 7 caratteri.

Ad esempio, il Bollettino INF “IPEX/IM001ITIPOIT311000-2023-A-AAA012345” deve essere indicato nel “Reference Number” come segue: “--001ITIPOIT311000-2022- AAAA012345”.

Tale limitazione decadrà al termine del periodo transitorio.

No, è previsto solo lo svincolo per l’intera dichiarazione di esportazione.

No, i dati del dichiarante/rappresentante non saranno più riportati nel DAE.

Fino al termine del periodo transitorio, ad oggi fissato al 1° dicembre 2023, gli operatori economici potranno ancora utilizzare il DAE, reso disponibile dal sistema ADM e generato da AIDA sulla base delle linee guida prodotte dalla DG TAXUD.

Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l’indicazione nel data element Esportatore (<Exporter>) del secondo cedente (esportatore che vende/esporta le merci ad un soggetto appartenente ad un paese extra-UE) e attraverso l’uso di un nuovo codice documento nazionale, “41YY”, da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere inserite le informazioni relative al primo cedente: anno, paese, partita IVA e numero di fattura.

Esempio: “<SupportingDocument> <ReferenceNumber> 12 03 001 000” valorizzato con la seguente stringa: “AAAA-PP-PIVA1CEDENTE-NUMFATTURA” (es. 2023-IT-12345678901-123/A/12).

Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l’indicazione dell’esportatore (soggetto che presenta le merci in dogana) nell’apposito data element (<Exporter>) della dichiarazione doganale e attraverso l’uso di un nuovo codice documento nazionale, “40YY”, da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere indicate le informazioni dei soggetti cointestatari che partecipano all’operazione: anno, paese, partita iva e numero di fattura.

Esempio: “<SupportingDocument> <ReferenceNumber> 12 03 001 000” valorizzato con la seguente stringa: “AAAA-PP-PIVA1CEDENTE-NUMFATTURA” (es. 2023-IT-10987654321-321/Z/21).

Si riportano di seguito le diverse situazioni che possono presentarsi:

  • Esportatore che presenta una dichiarazione doganale in proprio nome: il Dichiarante coincide con l’Esportatore e non è indicata alcuna rappresentanza.
  • Esportatore che nomina un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (rappresentanza diretta): il Dichiarante coincide con l’Esportatore e viene indicato un Rappresentante diverso dal Dichiarante. Il Data Element Stato (<Status>) nel Data Group Rappresentante (<Representative>) in questo caso viene valorizzato a 2.
  • Esportatore che nomina un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale in nome proprio ma per conto dell’esportatore (rappresentanza indiretta): il Dichiarante è diverso dall’Esportatore e il Rappresentante è assente. Il Data Element Stato (<Status>) nel Data Group Rappresentante (<Representative>) non deve essere valorizzato.

Nelle nuove dichiarazioni di esportazione e transito il luogo di presentazione della merce deve essere indicato nel Data Group <Location of Goods> (Ubicazione merci). Le possibili combinazioni per la compilazione degli elementi di tale Data Group sono le seguenti:

  • <Type of Location> (Tipo di ubicazione) e <Qualifier of Identification> (Qualificatore) valorizzati, rispettivamente, a “B” e “Y” nel caso di merce presso Luogo autorizzato;
  • <Type of Location> (Tipo di ubicazione) e <Qualifier of Identification> (Qualificatore) valorizzati, rispettivamente, a “C” e “Y” nel caso di merce presso Luogo approvato;
  • <Type of Location> (Tipo di ubicazione) e <Qualifier of Identification> (Qualificatore) valorizzati, rispettivamente, a “D” e “V” nel caso di merce Presso Dogana;
  • <Type of Location> (Tipo di ubicazione) e <Qualifier of Identification> (Qualificatore) valorizzati, rispettivamente, a “D” e “Y” nel caso di merce fuori circuito presso Luogo Codificato;
  • <Type of Location> (Tipo di ubicazione) e <Qualifier of Identification> (Qualificatore) valorizzati, rispettivamente, a “D” e “Z” nel caso di merce fuori circuito presso Luogo Non Codificato.

(Aggiornata al 31.03.2023)

La dichiarazione di esportazione abbinata a transito non potrà più essere presentata e sarà sostituita dall’invio della dichiarazione di esportazione seguita dall’invio della dichiarazione di transito.

Tutti gli articoli di una dichiarazione di esportazione devono essere ricompresi nella medesima dichiarazione di transito; viceversa una dichiarazione di transito può fare riferimento a più dichiarazioni di esportazione.

Affinché possa essere indicata all’interno di una dichiarazione di transito, una dichiarazione di esportazione deve essere preventivamente rilasciata dall’ufficio di esportazione.

La dichiarazione di esportazione seguita da transito esterno viene chiusa automaticamente al momento del rilascio del movimento di transito all’ufficio di partenza. In tal caso, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito.

La dichiarazione di esportazione seguita da transito interno viene chiusa automaticamente al momento della conclusione del movimento di transito all’ufficio di destinazione. In tal caso, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • L’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato in un paese di transito comune
  • l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato alla frontiera del territorio doganale dell’Unione e le merci escono da tale territorio doganale dopo aver attraversato un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione.

Il MRN di esportazione va indicato nella dichiarazione di transito:

  • nel periodo transitorio, al livello “Consignment item” (vedere ESEMPIO 1)
  • nel periodo post-transitorio, al livello “House consignment” (vedere ESEMPIO 2)

 

ESEMPIO 1 - EX + TR durante il periodo TRANSITORIO (EX al livello “Consignment item”)

Export

Transit

 

Consignment

Consignment item

 

Consignment

House consignment

Consignment item

 

 

 

Goods item number

 

 

 

 

Goods item number

 

Declaration goods item number

 

Previous Document Type

Previous Document Reference Number

Previo us Docu ment Goods Item
Identif ier

 

 

Export 1

 

 

1

 

1

 

 

 

Transit

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

N830

MRN Export 1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

N830

MRN Export 1

 

2

 

3

 

3

 

3

 

N830

MRN Export 1

 

3

 

Export 2

 

1

 

1

 

4

 

4

 

N830

MRN Export 2

 

1

 

… 996

 

… 999

 

… 999

 

N830

MRN Export 2

 

996

 

ESEMPIO 2 - EX+TR durante il periodo POST TRANSITORIO (EX al livello “House consignment”)

Export

Transit

 

Consignment

Consignment item

 

Consignment

House consignment

Consignment item

 

 

Goods item number

 

 

 

Previous Document Type

Previous Document Reference Number

 

Complement of information

 

Goods item number

 

Declaration goods item number

Export 1

 

1

1

 

 

 

Transit

 

 

 

1

 

1

 

N830

MRN Export 1

 

1

1

2

2

2

3

3

3

Export 2

 

1

 

1

 

2

 

N830

MRN Export 2

 

 

1

 

4

Export 3

 

1

1

 

3

 

N830

MRN Export 3

 

1

5

2

2

6

3

3

7

Export..

 

..

1

 

4

 

N830

MRN Export 4

 

1

8

2

2

9

(Aggiornata al 29.11.2022)

No, non esistono più le operazioni a groupage. In una dichiarazione di esportazione può figurare un solo esportatore. In caso di più esportatori bisogna quindi presentare più dichiarazioni.

(Aggiornata al 22/09/2023)

La <Decisive Date> è così definita:

  • Dichiarazione di esportazione: data di ricezione del messaggio nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Rettifica della dichiarazione di esportazione: data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

 

Per <TPendDate> si intende la data di fine del periodo di transizione per l’adeguamento all’AES fase 1 del dominio comune da parte di tutti gli Stati Membri. Tale data è attualmente impostata a 01/12/2023 ma potrebbe essere posticipata al 02/12/2024 nell’ambito del processo di revisione del Work Programme (completato tale processo, la data sarà ufficializzata).Il periodo transitorio Unionale (dominio comune), quindi, è il periodo che intercorre tra la <Decisive Date> e la <TPendDate>.

Il periodo transitorio per gli operatori economici (dominio esterno), invece, è il periodo che intercorre tra la data in cui possono aderire, in ambiente reale, alla nuova fase funzionale del servizio export e la data in cui devono aderire, in ambiente reale, alla nuova fase funzionale del servizio esportazione.

 

(Aggiornata al 25/01/2023)

La migrazione alla fase 1 del progetto AES prevede due step successivi: dapprima l’adeguamento del dominio esterno e, dopo un periodo di transizione, l’adeguamento del dominio comune.
Il dominio esterno riguarda il protocollo di comunicazione tra l’operatore economico ed il sistema doganale italiano (ad esempio l’invio della dichiarazione doganale); il dominio comune comprende l’interscambio di messaggi tra il sistema doganale italiano e quello degli altri Stati Membri o della Commissione Europea.
La data di adeguamento dell’Italia all’AES fase 1 del dominio esterno è la data in cui gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito. Da tale data, gli operatori economici possono inviare la dichiarazione doganale in AES fase 1 o in ECS fase 2, fermo restando che nel dominio comune i messaggi continueranno ad essere scambiati in ECS fase 2.
La data di adeguamento dell’Italia all’AES fase 1 del dominio comune è la data in cui gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito. Da tale data, gli operatori economici possono inviare la dichiarazione doganale solamente in AES fase 1 e nel dominio comune i messaggi verranno scambiati in AES fase 1.

PIATTAFORMA DI ACCOGLIENZA

(Aggiornata al 29.11.2022)

Si consiglia di controllare che i file XSD utilizzati siano aggiornati all’ultima versione; in particolare, verificare la data dell’ultimo aggiornamento dei tracciati XSD disponibili nella sezione Reingegnerizzazione AIDA - Dichiarazioni export- Informazioni tecniche del Portale ADM al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/informazioni-tecniche2

ed eventualmente eseguire il download della versione più recente.

Inoltre è consigliabile verificare anche la corretta associazione tra serviceID, ovvero l’operazione che si intende effettuare, e il corrispondente schema XSD.

L’errore 10 si può presentare anche quando si commette un errore nella compilazione della Busta Soap. Nel nuovo sistema non è previsto il concetto di sede operativa dell’azienda, che rimane strettamente legato al Servizio Telematico Doganale (STD), pertanto nel campo <dichiarante> deve essere inserito soltanto il codice fiscale numerico composto da 11 caratteri per le persone giuridiche oppure il codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri per le persone fisiche.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Si consiglia di verificare se è stata richiesta l’autorizzazione necessaria ad usufruire del servizio mediante l’applicazione “Mio profilo”; in particolare, per la presentazione delle dichiarazioni di esportazione, deve essere richiesta l’abilitazione per il profilo dlr_dichexport. Inoltre, nel caso si avvalga di un intermediario, deve aver delegato tale autorizzazione al soggetto che dovrà effettuare la trasmissione per suo conto.

Si fa presente che le autorizzazioni possono essere utilizzate nelle sperimentazioni in ambiente di addestramento solo il giorno successivo alla richiesta, pertanto il suddetto errore può presentarsi anche nel caso in cui vengano effettuate trasmissioni in ambiente di addestramento nella stessa giornata della richiesta registrata in “Mio profilo”,

Per quanto riguarda la compilazione del messaggio, si precisa che nel campo <dichiarante> deve essere inserito il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione e non eventuali delegati o gestori, poiché altrimenti la dichiarazione risulterà a nome di questi ultimi.

L’errore può presentarsi anche se nel campo <dichiarante> della richiesta SOAP viene inserita la Partita IVA anziché il Codice fiscale.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Questo errore è dovuto ad un problema di autenticazione

Si consiglia di verificare di essere in possesso di un certificato di autenticazione valido e non scaduto, di averlo configurato correttamente nel client del servizio e di averne inserita la password corretta.

(Aggiornata al 29.11.2022)

NO, il certificato di autenticazione scaricato tramite Desktop Dogane non è valido per usufruire dei servizi disponibili nella Piattaforma di Accoglienza.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Per ottenere un certificato di autenticazione valido bisogna accedere all’applicazione “Mio Profilo“ ➔ ”Gestione Certificati” presente nell’area riservata del portale www.adm.gov.it nella sezione interattivi. L’applicazione è visibile solo alle persone fisiche autorizzate con il profilo dlr_gestione_certificati_aut.

(Aggiornata al 29.11.2022)

No, Il certificato può essere scaricato mediante l’applicazione “Gestione certificati”, ove sono presenti le istruzioni per generare:

  • il Certificato di autenticazione di addestramento, da utilizzare se l’utente dovrà operare in ambiente di addestramento;
  • il Certificato di autenticazione di produzione, da utilizzare se l’utente dovrà operare in ambiente reale.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Il certificato di firma scaricato tramite Desktop Dogane non è valido per firmare i messaggi trasmessi alla Piattaforma di Accoglienza.

In caso di utilizzo del suddetto certificato di firma il sistema segnala ERRORE 1 - VERIFICA FIRMA FALLITA

(Aggiornata al 29.11.2022)

I messaggi XML trasmessi nella Piattaforma di Accoglienza dovranno essere firmati digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata, emesso da un prestatore di servizi fiduciari, indicato da lista AGID ed europea (EU Trust Service status List (TSL)):

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati

http://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp

I certificati di firma rilasciati dai Prestatori di servizi fiduciari qualificati devono essere FEQ eIDAS. E’ possibile trovare ulteriori informazioni nel Manuale operativo disponibile nella sezione Reingegnerizzazione AIDA - Dichiarazioni export - Informazioni tecniche al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/informazioni-tecniche2

Si prega di prestare particolare attenzione a non modificare i file XML dopo averli firmati.

In caso di mancato utilizzo di un certificato di firma FEQ eIDAS o di modifica del file dopo la firma (violazione dell’integrità del file) il sistema segnala errore ERRORE 1 - VERIFICA FIRMA FALLITA.

(Aggiornata al 29.11.2022)

È un Web Service REST che riceve in input lo IUT che è stato generato a seguito della trasmissione di un determinato messaggio XML e che fornisce in risposta lo stato di accoglienza o di elaborazione del messaggio stesso.

E’ possibile trovare ulteriori informazioni nel Manuale operativo disponibile nella sezione Reingegnerizzazione AIDA - Dichiarazioni export - Informazioni tecniche al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/informazioni-tecniche2

L’accesso a tale servizio è possibile utilizzando lo stesso certificato di autenticazione che si usa per l’invio o comunque un certificato intestato ad un soggetto delegato dal soggetto obbligato.

(Aggiornata al 29.11.2022)

È un Web Service SOAP che riceve in input lo IUT con cui è stato registrato un determinato messaggio XML e che fornisce in risposta l’esito delle elaborazioni effettuate sulla dichiarazione contenuta nel suddetto file.

E’ possibile trovare ulteriori informazioni nel Manuale operativo disponibile nella sezione Reingegnerizzazione AIDA - Dichiarazioni export - Informazioni tecniche al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/informazioni-tecniche2

 

 

L’accesso a tale servizio è possibile utilizzando lo stesso certificato di autenticazione che si usa per l’invio o comunque un certificato intestato ad un soggetto delegato dal soggetto obbligato.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Gli intermediari, ossia i soggetti che mettono a disposizione degli operatori economici l’infrastruttura tecnica e provvedono all’invio delle dichiarazioni ad ADM mediante la piattaforma di accoglienza, che dovranno quindi implementare anche le funzionalità di firma remota, potrebbero richiedere l’abilitazione a LRA (Local Registration Authority) per un Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati (QTSP), ovvero svolgere le attività di autenticazione e registrazione degli utenti che faranno richiesta dei certificati di firma remota, automatica o sigillo, che saranno rilasciati dal QTSP, a seguito di accordi stipulati tra le parti.

L’ente LRA avrà quindi alcuni dipendenti accreditati come RAO (Registration Authority Officer), che avranno compiti di:

  • identificazione e autenticazione dei soggetti che richiedono i certificati di firma e sigillo elettronico;
  • trasmissione, con procedure sicure, delle informazioni dei soggetti riconosciuti alla CA;
  • registrazione dei dati del richiedente e autorizzazione all’emissione di certificati attraverso appositi strumenti messi a disposizione dalla CA;
  • validazione e gestione di eventuali richieste di sospensione, revoca e riattivazione.

Tale abilitazione consentirebbe alla software house di fornire ai propri clienti un servizio completo:

  1. identificazione del soggetto PF a cui deve essere rilasciato il certificato,
  2. acquisto del certificato presso la CA accreditata per la quale è stato stipulato un accordo di LRA,
  3. realizzazione di un’opportuna interfaccia per la firma remota dei messaggi, che possa essere utilizzata come punto unico di firma per tutti i clienti,
  4. sviluppo del software per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni al sistema ADM.

Si precisa che per l’acquisto dei certificati la sola abilitazione LRA non è sufficiente, ma si dovrà procedere ad un apposito contratto con il QTSP.

GESTIONE DOCUMENTI

(Aggiornata al 29.11.2022)

E’ un’applicazione che consente di:

  • caricare (upload) e consultare documenti nel proprio cassetto doganale, tramite il servizio “Gestione documenti – Cassetto doganale”, disponibile in modalità U2S accedendo all’Area riservata del PUDM.
  • caricare (upload) e consultare l’insieme dei documenti associati ad una dichiarazione doganale sottoposta a controllo, tramite il servizio “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”, disponibile in modalità U2S accedendo all’Area riservata del PUDM.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Mediante MAU, l’operatore economico deve ottenere l’autorizzazione “dlr_consulta_dich_fe” e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a tale applicazione. Nel caso in cui l’operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate ad accedere all’applicazione Gestione documenti.

(Aggiornata al 29.11.2022)

L’applicazione “Gestione documenti – Cassetto doganale” consente all’utente di caricare i documenti a preventivo, anche prima di presentare una dichiarazione doganale.

I documenti caricati possono essere “spesi” successivamente sulle dichiarazioni che intende trasmettere. Il cassetto doganale inoltre contiene anche i documenti caricati a corredo delle dichiarazioni con l’applicazione “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali”. In sostanza è la raccolta di tutti i documenti che appartengono all’operatore.

L’applicazione web “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali”, invece, consente all’utente di caricare i documenti a corredo delle dichiarazioni che ha presentato se la stessa è stata indirizzata a controllo.

(Aggiornata al 29.11.2022)

Per caricare il fascicolo elettronico su una dichiarazione indirizzata a controllo è necessario:

-          accedere all’applicazione “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali”;

-          individuare, tramite le tipologie di ricerca messe a disposizione, la dichiarazione di cui si vuole aprire il fascicolo;

-          Cliccare sul pulsante presente nella colonna “Stato FE”;

-          Il pulsante passera da “N.D.” (non definito) all’attuale revisione della dichiarazione a cui si fa riferimento (es. Rev. 0).

Quest’ultimo passaggio notifica l’apertura del fascicolo sulla dichiarazione e permette di iniziare il caricamento dei documenti.

Si specifica che in “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali” l’utente può:

  • scegliere un documento selezionandolo tra quelli caricati a preventivo con l’applicazione “Gestione documenti – Cassetto doganale”

oppure

  • selezionare un documento dal proprio sistema, qualora non sia stato caricato a preventivo nel cassetto.

(Aggiornata al 29.11.2022)

No, non è possibile caricare il fascicolo elettronico con l’applicazione “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali” nel caso in cui la dichiarazione sia in stato CA. Il fascicolo può sempre essere caricato mediante l’applicazione “Gestione documenti – Cassetto doganale”.

(Aggiornata al 29.11.2022)

In Gestione documenti non è possibile effettuare il caricamento massivo; i documenti devono essere caricati singolarmente anche al fine di poter essere spesi su diverse dichiarazioni, in modo da andare a comporre il cassetto doganale.