• Per le forniture rese franco fabbrica, franco vettore e porto d'imbarco non si applicano le deduzioni previste in caso di superamento del termine fissato dall'art. 7 par. 1 del Reg. Ce 612/09 (art. 2 p. 2 del reg. CE 2519/97);
  • qualora la restituzione richiesta, per eventi non imputabili al fornitore e verificatisi dopo il completamento della fornitura,sia più elevata di quella dovuta non si applica il disposto dell'art. 48 par. 1 del Reg. CE 612/2009 (sanzioni), a condizione che la fornitura sia stata eseguita in conformità a quanto previsto nel relativo bando di gara (art. 4. par. 2 del reg. CE 2298/2001);
  • se il beneficiario dell'aiuto chiede il cambio di destinazione non si applica la riduzione prevista dall'art. 25, paragrafo 3,lettera b), secondo trattino del Reg. CE 612/2009 (art 4, par. 2, secondo comma del Reg. CE 2298/2001).