Il documento doganale di esportazione idoneo per beneficiare della restituzione in caso di esportazione diretta (salvo i casi di anticipo e di prefinanziamento) è l’esemplare 3/A del DAU - documento amministrativo unico -.

Anche prima dell’introduzione della piattaforma AIDA (Automazione integrata Dogane Accise) detto esemplare era richiesto all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Ai sensi della circolare ministeriale 240 del 20.8.1997 questo documento, debitamente completato e provvisto delle dovute attestazioni di uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione Europea apposte, veniva trasmesso dall'Ufficio doganale di uscita direttamente all'Organismo pagatore, con una lettera di accompagno trasmessa per conoscenza anche all'esportatore; tale lettera ha lo scopo di avvertirlo che presso l'Organismo pagatore verrà aperto un fascicolo sull'operazione effettuata. Ovviamente in caso di rilascio dell’esemplare di controllo T5 la dichiarazione, unitamente al suddetto T5, veniva trasmessa direttamente dalla dogana di esportazione.

Con l’introduzione di AIDA, dal 10 novembre 2003, e con la sua graduale messa in opera, la procedura è stata resa più snella anche dal punto di vista dell’operatività dell’Organismo pagatore. La piattaforma AIDA è impostata sulla base di alcuni elementi fondamentali:

  • Digitalizzazione dei processi di servizio e delle attività correlate per consentire l’attivazione di pratiche di semplificazione intervenendo sul flusso procedurale e sull’organizzazione con la connessa modifica delle istruzioni operative;
  • Reingegnerizzazione dei processi basata sulla loro integrazione e sull’accorpamento dei controlli tra le amministrazioni coinvolte;
  • Condivisione degli sviluppi con l’utenza interna ed esterna attraverso tavoli di lavoro specifici e permanenti.
  • Accesso telematico generalizzato ai servizi erogati ed alle informazioni gestite. Le informazioni desunte dai processi doganali sono messe a disposizione attraverso la rete agli enti interessati o competenti (organismi nazionali e comunitari) e all’utenza in modo da favorire la digitalizzazione del rapporto con utenti e amministrazioni. Il portale per l’interoperabilità tra le amministrazioni e tra queste e gli utenti, consente l’integrazione dei processi tra le amministrazioni coinvolte nel cd. sportello unico offrendo nuovi servizi interattivi agli utenti.

La migrazione dei precedenti flussi informativi in AIDA ha determinato anche una modifica dell’operatività procedurale per quanto attiene l’iter connesso alla presentazione della merce per l’esportazione ai fini della restituzione. Gli aspetti innovativi sono stati condizionati anche dall’evoluzione della normativa unionale in materia di restituzioni all’esportazione e dell’ operatività doganale e dai connessi sviluppi tecnologici. In particolare, l’introduzione del sistema AES (Automated Export System), gli sviluppi della piattaforma NCTS (New Computerized Transit System), con il conseguente rilascio del DAE/DAT (documento di accompagnamento all’esportazione/transito, che sostituiscono l’esemplare “3”), hanno modificato sostanzialmente l’iter procedurale precedente.

Pertanto sono state fissate nuove disposizioni da parte dell’Organismo pagatore, con il placet delle Direzioni Centrali competenti, che si sono sostanziate nell’emanazione della nota n.27533 del 04.03.2011 che, abrogando la predetta circolare 240/1997, detta specifici obblighi per gli uffici doganali, i laboratori chimici, gli operatori/esportatori e per lo stesso Organismo pagatore.

Differentemente dalle altre tipologie di dichiarazione di esportazione, per le restituzioni FEAGA, non si è ancora determinata la completa dematerializzazione della documentazione doganale a corredo dell’istanza; infatti occorre ancora acquisire dagli uffici doganali competenti la copia cartacea della dichiarazione doganale di esportazione – esemplare 3a del DAU, completa delle attestazioni di uscita. Allo stato i dati contenuti nella dichiarazione vengono acquisiti dal SAISA direttamente dalla piattaforma AIDA ma, in via transitoria, si ritiene opportuna la conservazione cartacea degli atti per consentire ai verificatori della società di certificazione e della stessa Commissione di avere una completa pista di controllo.

Preliminarmente si ricorda che, con la nota prot. 109967 del 10/8/2009, l'esemplare 3a, dopo essere stato accettato dalla dogana di emissione, non “segue” più la merce, ma resta presso di essa in attesa delle attestazioni, trasmesse dalla dogana di uscita, inerenti le formalità di uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.

Secondo le disposizioni vigenti, confermate ed emanate anche dal SAISA, l’operatore deve depositare la dichiarazione di esportazione presso la dogana competente per il luogo di carico almeno tre ore prima dell'inizio del carico, al fine di consentire ai funzionari incaricati della verifica di poter eventualmente intervenire sul luogo di carico. La dichiarazione viene trasmessa telematicamente e sarà automaticamente registrata dal sistema AIDA. Il termine può essere ridotto dal responsabile dell’ufficio doganale in misura sufficiente a garantire il rispetto del tempo-limite per l’effettuazione dell’analisi dei rischi ai fini della sicurezza.

Oltre al deposito l’operatore, in caso di esportazione di prodotti agricoli con restituzione FEAGA, deve dare preavviso del carico alla competente dogana 24 ore prima del caricamento del mezzo di trasporto (primo carico) esclusivamente con fax o e-mail. Il preavviso conterrà informazioni essenziali per individuare l’operazione (ad es. localizzazione precisa delle merci, compreso il posizionamento all’interno del deposito, ora di inizio del carico e durata presunta, codice di restituzione o descrizione delle merci, peso netto previsto del prodotto da esportare, importo della restituzione). Il predetto termine di preavviso può essere ridotto, previa motivata richiesta, in un tempo comunque non inferiore alle otto ore prima dell’inizio del carico della merce con autorizzazione motivata della Dogana competente.

Ove, in via del tutto eccezionale, l’operatore presenti la dichiarazione in dogana contestualmente alla merce, l’Ufficio , in caso di controllo fisico, può procedere anche allo scarico totale del mezzo di trasporto.

L’operatore, nel caso in cui la merce oggetto di restituzione lasci il territorio doganale dell’Unione da un ufficio doganale diverso da quello di esportazione, deve sempre assicurarsi che il vettore presenti ai servizi competenti dell’ufficio doganale di uscita - come primo adempimento - il DAE, completo del timbro rosso “RESTITUZIONE”, congiuntamente alle merci, per assicurare che le stesse possano essere sottoposte, a cura della dogana di uscita, ai controlli fissati dal Reg. 1276/08. L’inosservanza di tale adempimento da parte dell’operatore può comportare il diniego del diritto all’erogazione della restituzione all’esportazione.

Gli operatori, al momento dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione con richiesta di restituzione, devono indicare sulle relative dichiarazioni di esportazione una serie di elementi essenziali che saranno oggetto di verifica da parte delle autorità doganali.

Essi sono:

1) l'origine comunitaria della merce (se questa condizione è richiesta dalla normativa che disciplina il prodotto agricolo da esportare); si fa presente che l'operatore deve anche dichiarare il modo di acquisizione dell'origine (produzione nella Comunità o trasformazione sostanziale); pertanto in dichiarazione dovrà essere apposta una delle seguenti annotazioni: "Prodotto originario perchè interamente ottenuto nella Comunità" ovvero "Prodotto originario della Comunità ai sensi degli artt.23 e 24 del CDC"

2) la natura della merce sana leale e mercantile;

3) il codice di restituzione della merce esportata (se esistente) e la relativa denominazione;

4) gli estremi del titolo export rilasciato dal Ministero per il Commercio con l'Estero (ove previsto) o del titolo di restituzione per il settore delle merci fuori allegati I;

5) il paese di destinazione della merce;

6) gli estremi del mezzo o i mezzi con i quali sarà effettuato il trasporto;

7) gli estremi dell'esemplare di controllo T5, ove rilasciato;

8) il pertinente codice di regime al riquadro 37(All.37 e 38 delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario);

9) l’aliquota di restituzione o l’annotazione “ Restituzione inferiore a 1000 euro“, come previsto dall’articolo 9 del Reg. (CE) n. 612/09. La stessa annotazione deve essere apposta sull’esemplare di controllo T5 (se emesso).

 

A questi elementi si aggiungono quelli previsti dalla regolamentazione unionale di settore e dalle istruzioni nazionali vigenti (es. dichiarazione di non trasbordo ai sensi dell'art.10 del Reg. Ce 612/09, dichiarazione relativa alla composizione della merce o al rispetto delle condizioni previste da specifici regolamenti unionali).

Per quanto attiene agli obblighi/adempimenti degli uffici delle dogane si rammenta che gli stessi avranno cura di verificare, in particolare, che l’esemplare “3a” della dichiarazione doganale di esportazione contenga in modo chiaro gli elementi succitati. Per le esportazioni relative a Merci non comprese nell’Allegato I ^ del Trattato gli uffici dovranno verificare altri elementi specificati nella nota n. 27533 del 04.03.2011.

In linea generale, le attestazioni che, per mancanza di spazio, non possono essere annotate alla casella 44 dell’esemplare “3 a”, possono anche essere contenute in atti distinti dall’esemplare 3a; se prodotte contestualmente e vidimate dagli uffici doganali, le stesse si considerano parte integrante del citato esemplare.

In futuro tutti questi elementi saranno codificati nel quadro della dematerializzazione completa della dichiarazione doganale ai fini dell’iter procedurale connesso alla trattazione delle istanze di restituzione FEAGA.

Gli uffici doganali dovranno attestare, ai sensi dell’art.7 del Reg. (CE) n. 612/09 anche la definitiva uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione entro il termine di sessanta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.

In tal senso sono state stabilite specifiche istruzioni in caso di:

  • Esportazione con uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità attraverso il confine nazionale - Destinazioni assimilate all'esportazione o consegne a depositi di approvvigionamento nel territorio nazionale (Senza emissione di esemplare di controllo T5). In tale fattispecie la prova dell’effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità è costituita, come noto, dall'esemplare "3a" del DAU (documento amministrativo unico) munito, nel retro, dei "visti" e della data di effettiva uscita apposti dalla competente dogana.
  • Esportazione con attraversamento di altri Stati membri – Destinazioni assimilate all’esportazione o consegne a depositi di approvvigionamento in altri Stati membri (Emissione obbligatoria dell’esemplare di controllo T5/formulario 302 per i prodotti destinati alle forze armate). In tali fattispecie la dogana di esportazione deve procedere all’emissione dell’esemplare di controllo T5 avendo cura di annotarne il rilascio sul relativo esemplare “3a” che deve essere trattenuto agli atti della stessa dogana, in attesa di ricevere dalla dogana comunitaria di uscita il documento appurato con gli estremi relativi al visto uscire dalla Unione Europea. Nella compilazione del T5 e nell’espletamento dei relativi adempimenti, la dogana di esportazione avrà cura di porre in essere le disposizioni dettate con nota SAISA prot. n. 104422 del 3 agosto 2010.
  • Esportazione di prodotto sottoposto ad uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori di cui all’art. 11 del Reg. (CE) n. 612/09 con o senza attraversamento di altri Stati membri).
  • Per quanto attiene gli adempimenti del SAISA si sottolinea che è ancora necessaria l’acquisizione dagli uffici doganali competenti della copia cartacea dell’esemplare 3a. Peraltro si evidenzia che il SAISA dal 16.10.2013 utilizza la piattaforma AIDA essendosi conclusa la reingegnerizzazione della propria piattaforma informativa con la conseguente migrazione in AIDA. Ciò determinerà l’acquisizione diretta per via telematica della dichiarazione doganale di esportazione dalla predetta piattaforma e ciò semplificherà il flusso procedurale e la conseguente erogazione della restituzione spettante. In un secondo momento sarà eliminato l’obbligo di acquisire la copia cartacea dell’esemplare 3°, dematerializzando di fatto la dichiarazione doganale.

    Ogni adempimento procedurale di competenza del SAISA viene definito nell’ambito dei manuali operativi interni relativi all’autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti delle restituzioni FEAGA. Ciò vale anche per i regimi diversi dalla restituzione diretta ossia l’anticipi della restituzione (art. 31 del Reg. (CE) n.612/09) e le restituzioni particolari previste per le carni bovine ai sensi dei Reg. (CE) nn. 1731/06 e 1741/06. Anche in questo caso si rimanda alla nota n. 27533 del 04.03.2011, per quanto attiene agli adempimenti previsti per operatori, uffici doganali e laboratori chimici, nonché alle altre disposizioni specifiche emanate dal SAISA.

    Per tutte le ulteriori informazioni inerenti la compilazione della bolletta si prega di consultare la pagina In dogana