Adeguato con Reg.Ce 1154 del 18 luglio 2005 (CONSOLIDATO). La sostituzione dell'allegato I del Reg.Ce n.1784/2003 si applica a decorrere dal 1 luglio 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
visto il parere del Comitato delle regioni(3),
considerando quanto segue:
(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
(2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati dal trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.
(3) Il regolamento (CEE) n.1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(4), è stato più volte modificato in maniera sostanziale. Data la necessità di introdurre ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo.
(4) Il regolamento (CEE) n.1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 dev'essere presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno facciano meno affidamento su prezzi garantiti. È quindi opportuno dimezzare le maggiorazioni mensili per migliorare la fluidità del mercato.
(5) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala dovrebbe essere pertanto esclusa dal sistema d'intervento.
(6) Gli organismi d'intervento dovrebbero, in circostanze particolari, poter adottare le misure d'intervento appropriate. Perché possa essere mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, è opportuno che tali circostanze particolari vengano vagliate e che le misure appropriate vengano determinate a livello comunitario.
(7) Considerata la speciale situazione di mercato per amidi e fecole ottenuti da cereali e da patate potrebbe essere necessario prevedere restituzioni alla produzione di natura tale che i prodotti di base utilizzati da questa industria possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi comuni.
(8) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.
(9) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di cereali con i paesi terzi occorrerebbe prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.
(10) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.
(11) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, purché sussistano determinati presupposti.
(12) Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.
(13) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura(5), dovrebbe essere in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione dovrebbe essere soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.
(14) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione sia in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione dovrebbe essere versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.
(15) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni all'esportazione nei limiti disponibili dovrebbe effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione all'esportazione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.
(16) Nella misura necessaria al buon funzionamento di questo regime di scambi, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo.
(17) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.
(18) Tenuto conto dell'influenza del prezzo dei mercati mondiali sul prezzo interno, è opportuno disporre adeguate misure volte a mantenere stabile il mercato interno.
(19) Il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni potrebbe essere messo a repentaglio dalla concessione di aiuti nazionali. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati considerata.
(20) L'evoluzione continua del mercato comunitario nel settore dei cereali esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione.
(21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).
(22) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie.
(23) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n.1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7).
(24) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.
(25) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n.1766/92 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

  Codice NC Descrizione
a) 0709 90 60 Granturco dolce, fresco o refrigerato
  0712 90 19 Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
  1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
  1001 90 99 Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
  1002 00 00 Segala
  1003 00 Orzo
  1004 00 Avena
  1005 10 90 Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
  1005 90 00 Granturco non destinato alla semina
  1007 00 90 Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
  1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
  1001 10 Frumento duro
b) 1101 00 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
c) 1102 10 00 Farina di segala
  1103 11 Semole e semolini di frumento (grano)
  1107 Malto, anche torrefatto
d)   Prodotti elencati nell'allegato I

Articolo 2
Per i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna di commercializzazione ha inizio il 1o luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 3
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi(8).

CAPITOLO II
MERCATO INTERNO
Articolo 4
1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a 101.31 EUR/t.
Il prezzo d'intervento per il granoturco e il sorgo in maggio resta valido per luglio, agosto e settembre dello stesso anno.
2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.
3. Il prezzo d'intervento sarà soggetto ad aumenti mensili secondo la tabella dell'allegato II.
4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 5
1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.
2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei seguenti periodi d'intervento:
a) dal 1o agosto al 30 aprile nel caso della Grecia, della Spagna, dell'Italia e del Portogallo;
b) dal 1o dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia;
c) dal 1o novembre al 31 maggio nel caso degli altri Stati membri.
Qualora il periodo d'intervento in Svezia dovesse comportare uno sviamento dei prodotti di cui al paragrafo 1 dagli altri Stati membri verso la Svezia, verranno adottate norme specifiche che consentano di correggere la situazione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione in funzione della qualità.

Articolo 6
Le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne:
a) la designazione dei centri d'intervento;
b) la caratteristiche minime, in particolare in materia di qualità e quantità, richieste per ciascun cereale affinché esso possa fruire dell'intervento;
c) le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento;
d) le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;
e) le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 7
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere adottate misure speciali d'intervento. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 8
1. Potrà essere concessa una restituzione alla produzione per amidi e fecole ottenuti da granoturco, grano o patate e per certi derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.
In mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, potrà essere concessa una restituzione alla produzione per gli amidi e fecole ottenuti in Finlandia e Svezia da orzo e avena, fintantoché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:
a) 50000 tonnellate in Finlandia;
b) 10000 tonnellate in Svezia.
Un elenco delle merci di cui al primo paragrafo è elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente.
3. Sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo e l'ammontare delle suddette restituzioni è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

CAPITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo 9
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Può tuttavia essere prevista una deroga per i prodotti che non hanno un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli da 12 a 17.
I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che i prodotti sono importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Sezione 1
Disposizioni applicabili all'importazione
Articolo 10
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento (grano) tenero di alta qualità), 1002, ex 1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Tali modalità specificano in particolare:
a) i requisiti minimi per il frumento tenero di alta qualità;
b) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
c) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione il dazio che sarà applicato.

Articolo 11
1. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10 è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite") possono essere assoggettate ad un dazio addizionale all'importazione.
Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti ("volume limite"), può essere imposto anche un dazio addizionale all'importazione.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma, sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare di prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

Articolo 12
1. I contingenti tariffari per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
2. La gestione dei contingenti tariffari può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);
c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso, comprendono:
a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
b) il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.
Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2000000 di tonnellate di granturco e di 300000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500000 tonnellate di granturco, tali modalità comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi d'intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Sezione 2
Disposizioni applicabili all'esportazione
Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti in appresso indicati sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:
a) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati come tali;
b) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III.
La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione all'esportazione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza operare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Le restituzioni possono essere fissate:
a) periodicamente;
b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.
Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Articolo 14
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.
2. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,
a) alla destinazione indicata sul titolo
o, se del caso,
b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.
3. L'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(9). Le modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.
4. È possibile derogare ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 15
1. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per quanto concerne i prodotti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1 la restituzione applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento, e se del caso, delle sue variazioni.
2. Un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicati in tutto o in parte ai prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III. In tal caso, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.
4. In caso di esportazione, durante i primi tre mesi della campagna, di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione nell'ultimo mese della campagna precedente.

Articolo 16
Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e la procedura di verifica possono essere adattati a tale situazione specifica.

Articolo 17
Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento, applicabili ai prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura, la scadenza di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

Articolo 18
Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati, in particolare quelli relativi all'adattamento di cui all'articolo 16, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Per la modifica dell'allegato III si segue la medesima procedura.

Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 19
1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo:
a) per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti elencati nelle lettere c) e d) di detto articolo e
b) in casi particolari, per i prodotti elencati nell'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di merci elencate nell'allegato III.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se la situazione di cui sopra si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro una settimana dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.
Se il Consiglio non delibera entro tre mesi dalla data in cui la decisione della Commissione gli è stata deferita, quest'ultima si considera abrogata.

Articolo 20
1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 21
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 22
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 23
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 24
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali.
Le modalità di determinazione dei dati necessari nonché della loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, in seguito denominato: "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26
Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 27
Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Tali misure possono derogare a talune parti del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

Articolo 28
Il regolamento (CE) n.1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 29
Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, simultaneamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati negli articoli 33 e 131 del trattato.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30
1. Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 31
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. Alemanno

(1) Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 39.
(3) Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(5) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(8) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO I
(Adeguato con Reg. Ce 1154 GUCE 187)

I prodotti di cui all'articolo 1, lettera d)

ALLEGATO II
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento di cui articolo 4, paragrafo 3

luglio -
agosto -
settembre -
ottobre -
novembre 0,46
dicembre 0,92
gennaio 1,38
febbraio 1,84
marzo 2,30
aprile 2,76
maggio 3,22
giugno 3,22

ALLEGATO III

I prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

ex 0403
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zúccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

040310 - Yogurt

0403 10 51 a 04031099 - - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

0403 90 - altri
da 0403 90 71 a
0403 90 99
— — aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
ex 0710
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00
- Granturco dolce
0711
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 30
- Granturco dolce
ex 1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie del codice NC 1704 90 10
1806
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10%, in peso, non nominate né comprese altrove

1901 10 00 - preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00 - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90 - altri

1901 90 11 a 1901 90 19 - - estratti di malto

- - altri

1901 90 99 - - - altri
ex 1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00
- - contenenti uova
1902 19
- - altre:
1902 20
- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
- - altre:
1902 20 91
- - - cotte
1902 20 99
- - - altre
1902 30
- altre paste alimentari
1902 40
- Cuscus:
1903 00 00
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati( escluse le farine o le semole), precotti o altrimenti preparati non nominati nè compresi altrove
ex 1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2001
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90
- altri:
2001 90 30
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006:
- Patate
- - altre:
2004 10 91
- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90
— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
— altri ortaggi e miscugli di ortaggi:
2004 90 10
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati diversi dai prodotti del codice NC 2006:
- Patate:
2005 20 10
- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00
- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
- - altri
- - - senza aggiunta di alcole
- - - - senza aggiunta di zuccheri
2008 99 85
- - - - - Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91
- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%
2101
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
- - preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98 - - - altre

2101 20
- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 98 - - - altri
2101 30
- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19
- - - altri
- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99
- - - altri
ex 2102
Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini del codice NC 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10
- Lieviti vivi:
2102 10 31 e 2102 10 39 - - lieviti da panificazione
2105 00
Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
- altri
2106 90 10
- - Preparazioni dette «fondute»
- - Altre:
2106 90 92
- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98
- - - altre
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2205
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione;
- Whisky:
da 22083032 - - altri, diversi da quello detto «Bourbon»
a 2208 30 88
2208 50
- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
220860
- vodka
220870
-liquori
- altri:
- - altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità
- - - non superiore a 2 L
2208 90 41
- - - - Ouzo
- - - - altre
- - - - - acquaviti
- - - - - - altre
2208 90 52
- - - - - - - Korn
22089054
- - - - - - - Tequila
22089056
- - - - - - - altre
2208 90 69
- - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione
- - - superiore a 2 L
- - - - acquaviti
2208 90 75
- - - - -Tequila
2208 90 77
- - - - -altre
2208 90 78
- - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905 43 00 mannitolo
2905 44 D-glucitolo
Prodotti chimici organici
Capitolo 30
Prodotti farmaceutici
ex 3302
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande.
- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
- - - - altre ( con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5% vol):
33021029
- - - - - altri
ex Capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
3505 Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati) colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809
Agenti di apprettatura o di rifinitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati nè compresi altrove
3809 10 - a base di sostanze amilacee
3824 60 Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 44


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza