Per determinati prodotti dei settori dei cereali e riso si applicano le restituzioni speciali fissate dai regolamenti mensili nel quadro degli aiuti alimentari comunitari e nazionali
Per i prodotti per i quali non sono fissate o non sono previste aliquote "ad hoc" si applicano le restituzioni commerciali.
Per le forniture di merci fuori allegato I del trattato, contenenti prodotti lattiero caseari ed esportati nell'ambito di aiuti alimentari comunitari o nazionali, deve essere applicato il tasso maggiore stabilito per " ALTRI " prodotti. (reg. CE 157 del 29/01/04)

L'aliquota spettante nell'ambito di forniture a titolo di aiuti alimentari è

  • Per gli aiuti alimentari comunitari quella applicabile alla data fissata nell'allegato dell'atto che stabilisce le condizioni alle quali deve essere effettuata l'operazione di aiuto alimentare ( art. 2 par. 1, 1° comma del reg.(CE) 2298/2001) senza adeguamenti o correttivi
  • Per gli aiuti alimentari nazionali è quella in vigore il giorno in cui lo Stato membro indice la gara per la relativa fornitura (art. 2 par. 1, 2° comma del reg. ce 2298/2001) senza adeguamenti o correttivi.
  • Per gli aiuti umanitari finanziati e gestiti dall'ECHO si applica il tasso di restituzione vigente alla data di sottoscrizione del contratto di fornitura, senza adeguamenti o correttivi.