Contenuto principale
Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio rumeno, ai sensi dell'art.17 del Reg. Ce 612/2009, è la dichiarazione doganale - tipo Dau - la quale deve riportare il codice Im 4 nella casella 1, il codice 40 per merci esonerate da dazio doganale, 42 per merci soggette a dazio doganale e 44 nella casella 37. Di tale documento possono essere accettati i formulari 6, 7 o 8.
Altro documento idoneo è il formulario doganale tipo DAU "Declaratie Primarà", utilizzato per l'importazione di merci classificate con un unico codice doganale. I codici sono gli stessi riportati supra e ci deve essere il timbro e la firma dell'autorità doganale locale.
Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
- dall'autorità doganale della Romania;
- dall'ICE;
- da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea;
- autorità notarile locale.
In caso di aiuti umanitari le autorità doganali locali possono rilasciare, oltre al documento citato, la Chitanta (documento di colore verde o beige, che riporta la dicitura Regim Special) il quale deve essere debitamente timbrato e firmato dall'autorità doganale rumena.
Specimen (immagine .gif solo in visione)