In caso di esportazione definitiva con trasporto via mare od aerea della merce è necessario ottenere dalla competente dogana di emissione della merce il rilascio dell’esemplare di controllo T5?

L’esemplare di controllo T5, previsto dall’art.8 del Reg. Ce 612/2009, viene rilasciato nel caso in cui la merce, prima di uscire definitivamente dal territorio doganale della Comunità, attraversa il territorio di uno o più Paesi Membri dell’UE diverso da quello dello Stato che ha emesso la dichiarazione doganale di esportazione.
Il concetto di attraversamento comunitario si restringe al trasporto su strada e non al trasporto aereo e marittimo; quindi in caso di trasporto aereo o marittimo con sosta della merce in porto/aeroporto comunitario per cambio di nave od aeromobile, non occorre il rilascio del T5 .

In caso di esportazione definitiva con trasporto misto terra/mare od aerea della merce è necessario ottenere dalla competente dogana di emissione della merce il rilascio dell’esemplare di controllo T5?

In questo caso, al momento dell’espletamento delle formalità doganali, deve essere richiesto il rilascio dell’esemplare di controllo T5; ciò perché la merce, prima di raggiungere il porto/aeroporto dal quale lascerà definitivamente il territorio doganale della Comunità, attraverserà (via terra) il territorio di un Paese Membro dell’UE diverso da quello dello Stato che ha emesso la dichiarazione doganale di esportazione, concretando così l’ipotesi di attraversamento comunitario.

Qual è la procedura per il trasferimento di prodotti tra due depositi di approvvigionamento situati nell'ambito del territorio comunitario?

Nel caso in cui esame non si deve più fare ricorso al regime di transito esterno (T1), ma deve essere utilizzato l'esemplare di controllo T5 contenente la dicitura prevista dall’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento n.612/2009: ”Deposito con consegna obbligatoria per l’approvigionamento – applicazione dell’articolo 37 del Reg. (CE) n.612/2009”.
L’esemplare di controllo T5 dovrà quindi essere consegnato, a cura del trasportatore, all’ufficio doganale nella cui competenza rientra il secondo deposito di approvvigionamento.Quest’ultimo, in conformità della procedura prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 40 del regolamento (CE) n.612/2009, verificherà che i prodotti siano stati iscritti nell’apposito registro e confermerà l’entrata in deposito sull’esemplare di controllo T5, che sarà restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

La stessa procedura sarà utilizzata per il trasferimento dei prodotti dal deposito di approvvigionamento all’imbarco su navi ormeggiate in porti situati nell’ambito di competenza di altre dogane, sarà infatti utilizzato l’esemplare di controllo T5 su cui la Dogana di destinazione indicherà a tergo il nome della nave e la data d’imbarco. Il predetto esemplare sarà quindi restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

Qualora la domanda motivata di equivalenza sia presentata, con o senza i documenti giustificativi, oltre il termine di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione ma entro i sei mesi successivi, può essere riconosciuta la restituzione ridotta all'85% a norma dell'art.47 del Reg. Ce 612/2009?

Ai sensi dell'art.46, punto 3 e 5, la domanda motivata di equivalenza deve essere presentata, corredata dei documenti giustificativi, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Qualora tutta o parte della predetta documentazione pervenga oltre 12 mesi ed entro 18 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, spetta la restituzione ridotta a norma dell' 47 del Reg. Ce 612/2009.

Quali sono i documenti giustificativi da presentare a corredo della domanda motivata di equivalenza?

L'art. 46 - punto 3 - del Reg. Ce 612/2009 specifica quali documenti giustificativi debbono corredare la domanda motivata di equivalenza.

Dal complesso della normativa si evidenzia che mentre per i prodotti soggetti a restituzione differenziata i documenti giustificativi coincidono, di norma, con quelli previsti dall'art.17 del predetto regolamento (documento di trasporto ed importazione entro 12 mesi dall'esportazione), per i prodotti soggetti ad aliquota unica può essere presentata anche altra documentazione:

  1. documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale (es. documenti doganali di temporanea importazione o immissione in magazzino)
  2. la prova del pagamento della fattura in copia conforme (unitamente a copia della fattura commerciale) per esportazioni che danno luogo a restituzioni inferiori a 2400 EURO.
  3. L'esemplare di rinvio n.5 del T1, vistato dal paese di destinazione per le esportazioni in un paese terzo membro dell'EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenestein) o del VISEGRAD.
  4. In sostituzione del T5 può essere ritenuto idoneo un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità; ciò è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.

In tutti i casi esposti deve essere prodotto il documento di trasporto.

L’esemplare di controllo T5 può essere considerato come un documento di trasporto nel caso in cui l’ufficio doganale comunitario di uscita sia combinato ad un ufficio doganale terzo di ingresso?

Nel caso in cui un ufficio doganale di uscita sia combinato ad un ufficio doganale terzo di ingresso, (esempio confine tra la Svezia e la Norvegia) l’esemplare di controllo T5 non può essere considerato quale documento di trasporto. Infatti le procedure per gli esemplari T5 e per i documenti di trasporto e le informazioni su di essi contenute non sono simili.