In quali casi è possibile non presentare il titolo a corredo dell'istanza di restituzione?

I casi sono segnalati nell'articolo 4 del Reg. Ce 612/2009 e sono:

  • quantitativi esportati per dichiarazione di esportazione inferiori o uguali a quelli che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) 376/2008;
  • le esportazioni dirette verso le destinazioni di cui agli articoli 6, 33, 37, 41, 42 e all'articolo 43, paragrafo 1;
  • per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi (art. 45).
  • esportazioni effettuate dai cosiddetti piccoli esportatori di merci non comprese nell'allegato I del Trattato ai sensi degli artt. 42 e 43 del Reg. Ce 578/10.

Il titolo deve essere comunque presentato quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.

Nel caso delle destinazioni di cui al secondo trattino, l'eventuale presentazione del titolo prefissato comporterà la liquidazione della restituzione con l'aliquota in vigore alla data di accettazione della bolletta doganale di esportazione. Tali casi saranno comunicati al Ministero del commercio Internazionale per l'incameramento della cauzione, dal momento che per tali operazioni non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo di prefissazione per espressa disposizione dell'articolo 4 del Reg. Ce 376/08.

Nel caso di consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi (art.45 del Reg. Ce 612/2009) il titolo può essere rilasciato, anche prefissato, senza alcuna conseguenza.

Come si può verificare se un prodotto rientra, per quantitativo esportato, nella possibile deroga alla presentazione del titolo di esportazione?

L'elenco dei prodotti con i relativi quantitativi si trova nell'allegato II del l Reg. Ce 376/2008

Può essere ceduto un titolo di esportazione/restituzione?

Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi, ma il trasferimento sarà a favore di un solo cessionario per ogni titolo od eventuale estratto. Esso verte sulle quantità/importi  non ancora imputati sul titolo o sull'estratto.
E' fatto divieto al cessionario di trasferire il suo diritto, ma esso può retrocederlo al titolare.
La cessione è di competenza dell'organismo emittente i titoli, in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le merci non comprese nell'allegato I del Trattato la ditta intestataria del titolo deve precisare nel campo "condizioni particolari", al momento del rilascio del titolo stesso, a chi eventualmente intende cedere il titolo, nel caso in cui decida di farlo.

E' possibile imputare su più titoli di esportazione/restituzione una singola dichiarazioni doganali di esportazione?

Questa opzione è consentita dalla normativa vigente, ma l'operatore deve specificare quale quantitativo/importo intende imputare su ciascun titolo che si intende utilizzare. Senza tale precisazione non si può procedere all'erogazione della restituzione e si deve necessariamente porre l'istanza in istruttoria per gli opportuni chiarimenti.
E' vietato presentare due istanze per la medesima bolletta doganale dividendo la richiesta per i pesi/importi facenti capo ai titoli su cui si intende imputare la medesima.

Che cosa accade se la dichiarazione doganale riporta un codice di restituzione uguale a quello presente sul titolo, ma in sede di accertamento viene riscontrato un prodotto diverso?

Per poter accedere alla restituzione ci deve essere corrispondenza tra il codice di restituzione indicato in bolletta e quello riportato sul titolo agrex. Qualora in sede di controllo fisico le autorità competenti riscontrino che il prodotto esportato non corrisponda a quello menzionato nella dichiarazione doganale di esportazione e non rientra nella medesima categoria o gruppo di prodotto, non solo non viene erogata alcuna restituzione, ma viene anche applicata la sanzione prevista dall’art. 48 del Reg. Ce 612/2009.

Cosa accade se il titolo riporta un codice di restituzione diverso da quello risultante nella dichiarazione doganale?

Per poter accedere alla restituzione ci deve essere corrispondenza tra il codice di restituzione indicato in bolletta e quello riportato sul titolo agrex. Le uniche discordanze ammesse riguardano i prodotti rientranti nella medesima categoria e per i prodotti che rispettano le caratteristiche relative ai gruppi di prodotto riportate nell'art.4 del Reg. Ce 612/2009; in tali casi la restituzione viene erogata anche se il prodotto è diverso; peraltro in presenza di aliquote diverse viene applicato l'abbattimento previsto dal citato articolo 4.
Qualora il titolo sia stato rilasciato per un prodotto diverso da quello indicato della dichiarazione doganale di esportazione non si applica la sanzione prevista dall'art. 48 della citata normativa comunitaria, ma non viene erogata alcuna restituzione (art. 48 par. 11 del Reg. CE 612/09).

Cosa accade se il titolo riporta un paese di destinazione diverso da quello risultante nella dichiarazione doganale?

Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo  della restituzione non sia stata rispettata:

  1. se il tasso di restituzione per la destinazione reale è pari o superiore al tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7, si applica quest'ultimo;
  2. se il tasso di restituzione per la destinazione reale è inferiore al tasso di restituzione previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è
    • quella che risulta dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale;
    • ridotta, salvo casi di forza maggiore, del 20% della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.

Se la destinazione/zona è obbligatoria e c'è divergenza tra titolo e bolletta non è possibile erogare alcuna restituzione all'esportazione.

E’ possibile utilizzare in contemporanea l’estratto di un titolo in due diversi uffici doganali?

La Commissione Europea, con Doc. di lavoro Ares (2014) 1655871 del 21.5.2014, hanno espresso al riguardo la loro opinione.
Nello specifico, i servizi dell’Unione richiamano l’attenzione sul disposto dell’art. 23.2 del Reg. (CE) n. 376/2008 secondo cui l’esemplare n.1 del titolo deve essere presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell’accettazione della dichiarazione di importazione/esportazione.
Pertanto se l’estratto del titolo deve essere usato in due differenti uffici doganali entro il suo periodo di validità, l’esportatore potrebbe, con riferimento agli artt. 280 e 255.2 del Reg. (CEE) n. 2454/93, convenire con il secondo ufficio doganale il deposito di una dichiarazione incompleta di esportazione.
Al fine di garantire l’esistenza del relativo estratto, l’ufficio doganale e l’esportatore potrebbero convenire che la dichiarazione di esportazione potrà essere corredata della fotocopia dell’estratto del titolo, i cui dati saranno poi verificati al più presto con la presentazione in dogana della versione originale.