In caso di esportazione di prodotti identificati con il codice 2007 (confetture/marmellate) è ammessa la restituzione ex Reg. Ce 612/2009? In caso affermativo occorre presentare una dichiarazione relativa allo zucchero impiegato?

Fino all’emanazione del Reg.Ce n.1182/2007 del Consiglio, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, per le confetture di cui alla voce doganale N.C. 2007 era riconosciuta la restituzione sulla base dello zucchero incorporato, ai sensi degli artt. 16 e 18 del Reg. Ce 2201/96 ed era prevista, al momento dell’esportazione dei prodotti trasformati, una dichiarazione dell’interessato indicante l’origine ed i quantitativi dello zucchero incorporato.

Il Reg. CE n.1182/2007 (applicabile dal 1 gennaio 2008) ha apportato modifiche sostanziali al Reg. 2201/1996; in particolare, ha disposto la soppressione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti del settore 13. Restano in vigore solo le restituzioni previste per gli zuccheri incorporati in taluni prodotti trasformati ( tra i quali quelli identificati con il codice 20 07) che saranno disciplinati normativamente dai regolamenti di base del settore dello zucchero. Pertanto per le esportazioni effettuate a far data dal 1 gennaio 2008 deve farsi riferimento, nello specifico, al Reg.CE n.318/2006, che non prevede una dichiarazione relativa all’origine dello zucchero e al Reg.CE n.951/2006 (come modificato dal Reg. CE n.1568/2007) il quale prevede che, per poter beneficiare della restituzione, i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione,da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero nonché di isoglucosio utilizzati nella produzione.